la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Al  terzo  comma  dell'art.  2  della  legge regionale n. 52 del 9
settembre 1986 "Norme per il conferimento di consulenze  e  incarichi
professionali"  e' aggiunto il seguente periodo: "Tale limitazione si
applica unicamente agli  incarichi  previsti  dalla  lettera  b)  del
precedente primo comma".